Decreto legislativo 39/93 firma a mezzo stampa
Decreto legislativo 39/93 firma a mezzo stampa
Decreto Legislativo 12 febbraio 1993 n.39
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fonte: CNIPA
Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'Articolo 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421
(G. U. 20 febbraio 1993, n. 42)
Articolo 1
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo.
2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde alle seguenti finalità:
a) miglioramento dei servizi;
b) trasparenza dell'azione amministrativa;
c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa.
3. Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde ai seguenti criteri:
a) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;
b) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie;
c) collegamento con il sistema statistico nazionale.
4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, i concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazioni, nei modi previsti dall'Articolo 7.
Articolo 3
1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
La dicitura da apporre dopo la firma è la seguente (più piccolo rispetto al carattere del testo):
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93