LEGGE 30 luglio 2010, n. 122:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
(Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 - Supplemento
Ordinario n. 174) – In vigore dal 31 luglio 2010.
N.B. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
riportate tra i segni (( ...)).
SINTESI DEGLI ARGOMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE PER I LAVORATORI DEL PUBBLICO IMPIEGO
Titolo I
STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
Capo II
Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi
Art. 6
Riduzione dei costi degli apparati amministrativi
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non
possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e (( delle Forze armate, )) delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonche' con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. Il limite dispesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n- 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni (( internazionali )) di pace (( e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ))
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre (( 2009 )), n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione,il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Art. 7
Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti
18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di politica economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) e' soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze.
Omissis
I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza
25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma.
29. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 8
Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 e' determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato.
6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge (( 13 )) novembre 2009, n. 172, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati stipulano apposite convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo (( al predetto )) Ministero canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali.
7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice di occupazione pro capite data in uso alla di entrata in vigore (( del )) presente (( decreto )).
8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale. Per l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali gli enti previdenziali e assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprieta'. Nell'ipotesi di alienazione di unita' immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate
alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
Capo III
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico,invalidita' e previdenza
Art. 9
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale,ivi compreso il trattamento accessorio,.....(omissis)..... non puo' superare, in ogni caso, il trattamento (( ordinariamente spettante per l' ))anno 2010, (( al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternita', malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, )) fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, (( e dall'articolo 8, comma
14. ))
8. A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni.....(omissis).....possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere quello delle unita' cessate nell'anno
precedente.
17. Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010.
21. le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini
esclusivamente giuridici.
25. il personale, gia' appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccata presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e' inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale e' attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione.
Art. 10
Riduzione della spesa in materia di invalidita'
5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,n. 104, e' accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformita' a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravita', in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'.
Art. 12
Interventi in materia previdenziale
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009,n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego (( ovvero alle eta' previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, )) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione separata (( di cui all'articolo 2,comma 26, )) della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma 1, (( conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: ))
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione separata (( di cui all'articolo 2,comma 26, )) della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 e' sostituito dal seguente: «Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
(( Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011». ))
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate
dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (( ai sensi del comma 3 )) dell'articolo 1 della legge 31dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita' equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e' effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro.
In tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale e' pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale e' pari
all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.
12-sexies. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,sono apportate le seguenti modifiche:
a)il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1o gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto"»
Titolo II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 19
Aggiornamento del catasto
1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 e' attivata l'«Anagrafe Immobiliare Integrata», costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio secondo quanto disposto dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( attivando le idonee forme di collaborazione con i comuni in coerenza con gli articoli 2 e 3 del proprio statuto. )) L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.
2. L'accesso (( gratuito )) all'Anagrafe Immobiliare Integrata e' garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate (( entro e non oltre sessanta giorni dal termine di cui al comma 1 )) con uno o piu' decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall'Agenzia del Territorio le funzioni in materia di
a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;
b) controllo della qualita' delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti;
c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
Art. 38
7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in
cui e' effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.
8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalita' di versamento delle somme trattenute e le modalita' di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalita' di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.
Titolo III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 40
Fiscalita' di vantaggio per il Mezzogiorno
1. In anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione della particolarita' della situazione economica del Sud, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonche' nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea, le predette Regioni con propria legge possono, in relazione all'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive.
Art. 43
Zone a burocrazia zero
1. Possono essere istituite nel Meridione d'Italia zone a burocrazia zero.
2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto del principio di sussidiarieta' e dell'art. 118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, le nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto godono dei seguenti vantaggi:
a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, (( di pubblica sicurezza e di incolumita' pubblica, )) sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non e' adottato entro tale termine. Per i procedimenti amministrativi avviati d'ufficio, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, (( di pubblica sicurezza e di incolumita' pubblica, )) le amministrazioni che li promuovono e li istruiscono trasmettono al Commissario di Governo, i dati e i documenti occorrenti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi. (( Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l'incolumita'pubblica; ))
Art. 44
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero
1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o universita' per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.